L’ORDINANZA DEL 15 APRILE DELLA REGIONE BASILICATA “ALLENTA UN PO’ LE BRIGLIE”

NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI SANITARIE SI PUO’ FARE MOVIMENTO
Evidentemente si è capito che i danni della “reclusione forzata”  potrebbero essere superiori al rischio del contagio che, rispettando le prescrizioni, si può evitare.
Si potrà coltrivare i campi e curare il verde. Si potrà fare attività motoria vicino casa.
Ecco la parte che interessa direttamente i cittadini estrapolata dall’ordinanza.
ECCO COSA PREVEDE L’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE BARDI FIRMATA IERI 15 APRILE
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REGIONE BASILICATA
ORDINANZA
Art. l
(Misure urgenti ulteriormente restrittive per evitare la diffusione sul territorio
regionale del COVJD-19)
l. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
ferme restando le misure statali e regionali già vigenti di contenimento del rischio
sanitario, sono adottate le seguenti ulteriori misure:
a) nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile 2020, e di venerdì l maggio e
domenica 3 maggio 2020 è disposta la chiusura obbligatoria al pubblico delle attività
commerciali di vendita al dettaglio individuate nell’allegato l del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del l O aprile 2020, i vi incluse le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi
commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche
ricompresi nei centri commerciali, nonché i mercati la cui attività è diretta alla vendita
di soli generi alimentari; ad esclusione delle edicole, i tabaccai, le farmacie e le
parafarmacie. L’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, in tutti gli altri giorni,
è consentita esclusivamente con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte
nell’allegato 5, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l O aprile
2020;
b) sono comunque consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite e-commerce e
telefono, con consegna a domicilio del cliente, fermo restando in ogni caso che sia
garantita la distanza interpersonale all’atto della consegna e il rispetto delle norme
igienico-sanitarie per il confezionamento dei generi alimentari;
c) le attività commerciali di vendita al dettaglio di carta, cartone, articoli di cartoleria
e forniture di ufficio, di libri e di vestiti per bambini e neonati, di cui ali’ allegato l del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l O aprile 2020 è consentita
esclusivamente in due giorni alla settimana, nelle giornate del martedì e del venerdì,
esclusi comunque i festivi e i prefestivi. Restano consentite le consegne a domicilio
per i predetti prodotti, purchè nel rispetto dell’osservanza delle norme igienicosanitarie
e della disciplina di settore. La possibilità di commercio al dettaglio di tali
prodotti è comunque consentita all’ interno delle altre attività di vendita al dettaglio
non sospese, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei
centri commerciali;
d) fermo il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai
giardini pubblici siti nel territorio regionale, è consentita, limitatamente ad una volta al
giorno e ad un solo componente del nucleo famil iare, l’uscita per provvedere alla
conduzione di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti e vigneti per i trattamenti
REGIONE BASILICATA
fitosanitari, l’attività florovivaistica non professionale, la riproduzione vegetale e la
coltivazione di colture agricole anche non permanenti ad uso familiare, nonché per la
gestione e la cura degli animali. In tutte le attività e le loro fasi all’ interno delle
predette proprietà e negli spostamenti da e per dette proprietà private deve comunque
essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Negli
spostamenti è fatto obbligo dell’adozione dei dispositivi di protezione individuale;
e) è consentita, in armonia con le prescrizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri lO aprile 2020, l’attività motoria strettamente individuale nelle
immediate vicinanze della propria abitazione, residenza o domicilio, purchè nel
rispetto della distanza minima di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un
metro (cd. “drop/et”);
f) per le attività non sospese, di cui ali’ allegato 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri l O aprile 2020, è ammessa l’attività di cura e manutenzione di
giardini, aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche e le aree
naturali quali le spiagge, ivi comprese quelle che sono funzionali ad assicurare la
continuità delle filiere delle predette attività, fatto salvo il rispetto delle misure di
distanziamento sociale di almeno un metro e dell’utilizzo di guanti e mascherine di
protezione individuale;
g) sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico;
h) all’articolo l , comma 2, dell’ordinanza 3 aprile 2020, n. 14 riguardante ulteriori
misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVJD-19
relative al Comune di Moliterno (provincia di Potenza), dopo le parole: “Poste
italiane” sono aggiunte le seguenti: “e degli altri servizi postali ovvero corrieri”;
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle
vigenti ordinanze regionali e alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri l O aprile 2020 e relativi allegati.
3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di
contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

(QUI L’INTERA ORDINANZA)

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