IL MISTERO DEL TERRENO VENDUTO DUE VOLTE: AL COMUNE DI POTENZA E ALLA MANCUSI GROUP

I GIUDICI DANNO RAGIONE AI MANCUSI MA SCRIVONO CHE IL COMUNE PUO’ RIVALERSI 
C’è una sentenza del consiglio di stato a favore della Mancusi Group, che vede ancora una volta soccombente il comune di Potenza: infatti deve esborsare quasi 100mila euro. E’ la numero 3849 del 4 aprile 2013. Una storia “singolare” che fa venire alla mente la vendita della Fontana di Trevi nel film di Totò. I Mancusi hanno acquistato dei terreni sui quali il comune aveva già da tre anni realizzato una strada di urbanizzazione primaria, del piano di zona “167 Gallitello / Cocuzzo” nei comprensori E/l, E/2 ed E/3, a Poggio Tre Galli. Con esproprio d’urgenza il comune ha acquisito i terreni raggiungendo un accordo anche economico. E’ iniziata addirittura nel 1984, si è conclusa ad aprile 2023. Potrebbe ancora non essere detta la parola fine. Nella sentenza si legge: il comune aveva disposto l’occupazione d’urgenza (per un periodo massimo di 5 anni dalla immissione in possesso) delle aree riportate nel piano particellare di esproprio, fissando in 5 anni i termini per il compimento dei lavori e delle espropriazioni; iii) i lavori si sono conclusi in data 28 marzo 1989” Questo è successo quando i proprietari dell’area erano altre persone. Stranamente il comune non ha trascritto la proprietà, pur avendone preso il possesso formale. Poco dopo gli stessi ex proprietari, a strada pubblica già realizza, hanno rivenduto i terreni alla Mancusi Group. Infatti nella sentenza è scritto: La vicenda (…) interseca una vicenda privatistica di cd. doppia alienazione immobiliare, in quanto risulta che gli originari proprietari hanno venduto lo stesso bene sia all’amministrazione pubblica sia agli odierni appellanti Oltre alla scorrettezza dei venditori, è strano che si acquisti un terreno sul quale insiste già una strada pubblica, sul quale non è possibile realizzare nulla. La spiegazione forse si trova nelle richieste della Mancusi Group: la restituzione dell’area, non possibile, probabilmente mirando a un ristoro economico rilevante. Guidati ancora una volta dallo studio legale De Bonis, fra i quali l’avvocato condannato in primo grado, Raffaele, per corruzione. Non è l’unica volta (leggi qui). Infatti, pur riuscendo a far valere la proprietà formale dei terreni, che erano nei fatti già del comune, la valutazione economica fatta non è stata molto elevata, Sono riusciti a ottenere “solo” 98.836 euro, di cui 59.297 di interessi. Le spese del giudizio a carico delle parti. C’è chi sostiene che si aspettavano il riconoscimento di terreno edificabile, dal valore molto più elevato, ci sarebbe quindi, fra i propositi, l’ennesimo ricorso nei confronti del comune. Rimane da chiarire come abbiano potuto tentare “il colpaccio”; evidentemente avendo saputo che l’area, come capita spesso al comune di Potenza, non era stata trascritta fra le proprietà pubbliche, pur se regolarmente espropriata. Grazie a questa mancanza si sono inseriti il venditore e l’acquirente per un atto improprio nella sostanza, pur se corretto formalmente, come narra la sentenza. Tant’è che nella stessa sentenza i giudici, ma anche la stessa prefettura, hanno fatto notare che il comune ha gli strumenti per ottenere giustizia. Ovviamente le responsabilità sono anche in capo a chi del comune ha lasciato gli spiragli affinché i Mancusi abbiano potuto intestarsi il bene. Per tanto ora rimane la possibilità sia che la Mancusi Group faccia richiesta di somme maggiori, sia che il comune agisca contro chi ha reso possibile questa compra vendita a dir poco “irrispettosa” Nella sentenza è scritto: “Il primo acquirente non trascrivente può azionare, sussistendone i presupposti, i rimedi di responsabilità nei confronti del venditore e del “secondo acquirente primo trascrivente”. In particolare, le forme di tutela sono costituite: i) dall’azione di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., nei confronti dell’alienante per violazione del principio di buona fede nella fase di esecuzione del contratto di cui all’art. 1375 cod. civ., che impone di non disporre dello stesso bene a favore di un secondo acquirente; ii) dall’azione di responsabilità civile, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., nei confronti del terzo per induzione dolosa all’inadempimento del venditore con violazione delle posizioni soggettive sorte dal primo contratto già stipulato. Nel caso di specie, risulta dagli atti che gli originari proprietari hanno alienato lo stesso bene prima all’amministrazione con i suddetti atti di cessione del 18 maggio 1989 e successivamente agli odierni appellanti con contratto di vendita del 7 luglio 1992 stipulato innanzi ad un notaio e regolarmente trascritto. Deve, pertanto, ritenersi che i proprietari dell’area sono gli appellanti, fermo restando, sussistendone i presupposti, l’azionabilità da parte dell’amministrazione dei rimedi civilistici sopra indicati” Lo ha chiesto anche il Dirigente del comune di Potenza, Vito DiLascio, a margine del parere di regolarità della procedura di pagamento.
Chissà se questa volta dal comune danno un segnale chiaro facendo capire che è “finita la pacchia”?

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